Gent.mo/a Iscritto/a,
secondo quanto comunicato con nota del 6 marzo u.s., in via cautelativa e in applicazione del principio di prevenzione, i termini di chiusura della sede dell’Ordine sono stati prorogati di ulteriori 8 giorni e pertanto la Segreteria dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lodi resterà chiusa al pubblico sino al 15 Marzo p.v. .
Il suddetto termine verrà probabilmente ulteriormente prorogato, alla luce delle recenti disposizioni assunte con DPCM 8 marzo 2020, tuttavia, come avvenuto per i periodi precedenti: sarà possibile contattare gli Uffici dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 sia telefonicamente che inviando una e-mail.
Per quanto attiene le modalità di applicazione dei dispositivi definiti a livello centrale, è notizia di queste ore che il Governo – come avvenuto anche in corrispondenza dell’emissione dei precedenti Decreti – sta predisponendo una Circolare rivolta alle Prefetture contenente le modalità di applicazione delle misure assunte mediante DPCM 8 marzo 2020.
Posto che non appena il suddetto dispositivo sarà reso disponibile provveremo a darne idonea comunicazione agli Iscritti, si ritiene utile esplicitare una prima sintesi delle misure di cautela previste dal DPCM 8 marzo 2020, che toccano anche l’Attività Professionale e sono valide fino al 3 aprile in Lombardia e nelle province di Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Asti.
❌ Evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata, in uscita e all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, o per motivi di salute. Non c’è quindi un divieto assoluto di movimento, ma c’è la necessità di motivarlo, quindi si parla di una ridotta mobilità.
⚠ Il lavoro da casa, là dove possibile, è praticabile anche in assenza di accordi contrattuali tra datore di lavoro e lavoratore. Ove possibile, si raccomanda ai datori di lavori di favorire la fruizione di congedi ordinari o ferie.
❌ Chiusura degli Istituti di ogni ordine e grado, degli asili e degli Atenei. La presente disposizione riguarda anche la sospensione di ogni evento/attività formativa di tipo frontale, mentre è consentita la formazione a distanza (FAD) sia sincrona che asincrona.
❌ Sospese tutte le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura.
⚠ Consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale.
⚠ Consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate e che sia garantita la distanza di 1 metro tra le persone.
Attenzione! In mancanza di una prescrizione esplicita, lo Scrivente Ordine ritiene che la presente disposizione si intende da applicare anche per la gestione degli accessi all’interno degli Studi Professionali e i Luoghi di lavoro in generale, soprattutto per la parte relativa alle distanze minime da mantenere “da e tra le persone”. Si raccomanda pertanto agli Iscritti di prestare particolare attenzione all’organizzazione delle proprie attività e dei momenti di interazione con Committenti, Collaboratori e Imprese (anche in cantiere).
⚠ NB: PER LE ATTIVITÀ CHE NON RISPETTERANNO I SUDDETTI OBBLIGHI È PREVISTA LA CHIUSURA
Link – Regione Lombardia, sintesi DPCM 8 marzo 2020