COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
IN CARICA PER IL QUADRIENNIO 2021 / 2025
Proclamazione degli Eletti: https://www.ordinearchitettilodi.org/elezioni-oappc-lodi-2021-2025-proclamazione-degli-eletti/
CONSIGLIO DI DISCIPLINA
Visto l’articolo 4 del Regolamento per la designazione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale degli Ordini degli Architetti P.P.C.
Visto dell’articolo 8 del D.P.R. n.137/2012.
Vista la designazione dei componenti da parte del Presidente del Tribunale di Lodi del 20/11/2017;
Dato atto che in data 18 gennaio 2018 veniva nominato il Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine A.P.P.C. della Provincia di Lodi – con numero di riserve inferiore a quanto stabilito dalla norma per mancanza di candidature;
Posto che, successivamente alla nomina, in ragione di diverse dimissioni il numero di componenti del Consiglio di Disciplina si è trovato ad essere inferiore al numero minimo di componenti previsto dalla Legge, senza che vi fosse possibilità di procedere a reintegro;
Posto che in assenza delle condizioni per la costituzione di Consiglio di Disciplina, l’Ordine territoriale può procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni per la costituzione di un Consiglio di Disciplina con competenza estesa, avente sede presso un’altra provincia – ai sensi del “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA COMPETENZA DI UN CONSIGLIO DI DISCIPLINA ED ACCORPAMENTO – Modifiche all’art. 4 comma 12 del Regolamento, approvato dal CNAPPC con delibera 1155 del 26 novembre 2014 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 4 del 28 febbraio 2015”; e nel merito sentito preventivamente l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cremona ed accertarne la disponibilità a procedere, come indicato in seno alla Delibera di Consiglio Direttivo espressa dall’Ente nel corso della seduta n.833 del 25/07/2018;
In seguito a trasmissione al Consiglio Nazionale A.P.P.C. della “istanza congiunta da parte degli Ordini A.P.P.C. di Lodi e A.P.P.C. di Cremona per il riconoscimento di un unico Consiglio di Disciplina con competenza territoriale estesa avente sede presso la provincia di Cremona”, effettuata nell’ottobre 2018.
Ricevuto esito positivo dell’istanza, espresso con Decreto Ministeriale del 15 febbraio 2019 e provveduto a richiedere ed ottenere da parte del Tribunale di Lodi la disposizione di scioglimento del Consiglio di Disciplina dell’Ordine A.P.P.C. di Lodi – in data 4 marzo 2019);
Si rende noto che il Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lodi è costituito – mediante applicazione della competenza territoriale estesa – presso l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cremona – rif. Decreto Ministeriale 15 febbraio 2019 : All_3_Decreto_Ministero_Giustizia_-_m_dg.DAG.20-02-2019.0037101.U .
Segue l’organigramma del CONSIGLIO DI DISCIPLINA con competenza estesa agli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Lodi (D.M. 15/02/2019) – QUADRIENNIO 2023/2027 -, insediandosi presso l’Ordine A.P.P.C. di Cremona:
arch. Sanzeni Silvano
avv. Mulessi Alessia
arch. Cadenazzi Simone
arch. Dondoni Stefano
arch. Fiorentini Maria Luisa
arch. Frontori Francesco Maria
arch. Geri Marco
arch. Grecchi Emanuele
arch. Grossi Emanuele
arch. Lucchini Stefania
avv. Pinelli Francesca Anna Maria
- CODICE DEONTOLOGICO in vigore dal 30 aprile 2021 : 562_21 Circolare 51 – Codice Deontologico in vigore dal 30.04.2021 e relativo allegato 562_21 All. CODICE-DEONTOLOGICO_30.04.2021
- CODICE DEONTOLOGICO previgete: in vigore dal 1° gennaio 2014 con le modifiche all’art. 11 del 30/9/2015 e le modifiche all’art. 9 del 29/9/2016
- LINEA GUIDA AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
- REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA di Lodi
COMMISSIONE CONTRATTI E COMPENSI
(QUADRIENNIO 2013-2017)
COMUNICAZIONE
Il DL Liberalizzazioni (Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 2012, n. 71, dopo definitiva approvazione dalla Camera dei Deputati, all’art. 9, ha abrogato le tariffe professionali fino ad oggi vigenti, così come tutte le disposizioni legislative che ad esse rimandano.
I parametri nel caso di liquidazione da parte degli organi giurisdizionali, sono definiti dal Decreto Ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012.
La misura del compenso pattuito al momento dell’incarico dovrà essere resa nota, sotto forma di preventivo al committente e dovrà essere adeguata all’importanza dell’opera, al grado di complessità dell’incarico ed espressa indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi senza mai richiamare la tariffa professionale.
Si sottolinea che non è stato abrogato l’art. 2233 del Codice Civile, che fa riferimento al decoro della professione, pertanto all’atto della definizione del compenso, va tenuto ben presente questo aspetto, oltre alla necessaria corrispondenza tra impegno professionale, responsabilità connesse e corrispettivo richiesto.
Alla luce di questa novità normativa, tenuto conto dell’abrogazione delle tariffe professionali e dell’impossibilità di richiamarle, SEGNALIAMO CHE nel testo dei contratti il richiamo alla tariffa, per la determinazione del compenso, renderà nulla la clausola contrattuale.
La Commissione Parcelle, viene convertita nella Commissione Contratti e Compensi, costituendo un organismo che provvede a svolgere servizio di consulenza aperto agli iscritti e ai committenti, per verificare la congruità degli elaborati rispetto a quanto definito nel contratto e per indicare i ruoli e i compiti del professionista di fronte alle esigenze del committente, nel rispetto degli obblighi di legge.
La Commissione Parcelle ora Commissione Contratti e Compensi, dal 24/01 u.s., non è più operativa relativamente al rilascio di pareri preventivi, ma solamente per la vidimazione di parcelle emesse precedentemente e solo in presenza di contratto scritto col quale sia stato pattuito un compenso definito.