ZONA ROSSA E ATTIVITA’ PROFESSIONALE – PRIME INDICAZIONI

Gentili Iscritte e Iscritti,

alla mezzanotte del 5 Novembre u.s. sono entrate in vigore le restrizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante come oggetto:

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”.

Come anticipato dai vari mezzi di informazione e social media, Regione Lombardia è stata inserita all’interno delle “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto– anche dette “ZONA ROSSA” – e vi permarrà per non meno di 2 settimane (al termine delle quali il Ministero della Salute assumerà le determinazioni per il periodo successivo).

Al momento non sono state trasmesse all’Ordine disposizioni specifiche integrative, rispetto a quanto indicato all’interno del succitato Decreto.

Regione Lombardia, sulla pagina dedicata agli aggiornamenti Coronavirus, ha precisato che con l’entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020, e dell’Ordinanza del Ministero della Salute (del 4 novembre 2020):

-> “Si applicano pertanto le misure di contenimento indicate agli artt. 1 e 3 del DPCM”

-> “Cessano quindi contestualmente di avere effetto le precedenti ordinanze del Presidente della Regione”.

Link Regione Lombardia:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti

Per quanto attiene l’esercizio della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, – tanto in ambito pubblico quanto privato – si ritiene utile evidenziare alcuni passaggi espressamente indicati in seno al DPCM 3 novembre 2020, (seguono Estratti).

Art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, comma 9, lettere “o” e “nn”:

9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: (…)

o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza; (…)

nn) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; (…) ”

Art. 3 “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto” – ZONA ROSSA

“1.  A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.”

Art. 4 “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali “

  1. Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.”

Sulla base delle indicazioni sopra descritte si deduce che l’esercizio della professione sia ammesso – anche laddove comporti spostamenti nel Comune o tra Comuni –, purché vengano comprovati i seguenti presupposti:

  • indifferibilità” della prestazione che richiede la presenza fisica dell’Iscritto presso il proprio Studio Professionale, presso il Cantiere o – nel caso di dipendenti – presso l’Ufficio (Pubblico o Privato) presso cui è impiegato;

  • posto che l’esercizio della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore non risulta essere tra quelle “sospese per decreto”: il rispetto delle Misure descritte all’articolo 4, come dettagliate all’interno dei Protocolli “di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” (Allegato 12) e di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (Allegato 13).

Si raccomanda pertanto la massima attenzione nell’effettuare spostamenti, sia tra comuni che entro il territorio comunale, ricordando:

  • che il termine “Comprovate esigenze lavorative” sottende il fatto che il Professionista – qualora fermato per controlli – sia in condizione non solo di autocertificare che sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, ma anche di dimostrare la veridicità di quanto dichiarato, fornendo ogni mezzo di prova.

  • che secondo quanto ricordato e precisato dalla Prefettura di Lodi (come pubblicato da IlCittadino online), “sono consentite la attività previste dal Dpcm, nel rispetto dei provvedimenti e delle misure già stabilite per le diverse categorie. Non vengono rilasciate autorizzazioni, né sono necessarie autocertificazioni. Le attività aperte non sono indicate tramite codice Ateco, ma per tipologia di prodotti.”.

    Spetta al cittadino dare motivata spiegazione del motivo per cui si trova in giro tramite autocertificazione. La Prefettura né alcun altro organismo possono rilasciare autorizzazioni o deroghe.”

La non veridicità di contenuti autocertificati costituisce reato (nonché illecito deontologico con conseguenze disciplinari, se commesso in riferimento all’esercizio dell’attività professionale).

Come avvenuto nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio di questo anno, cercheremo per quanto possibile di fornire aggiornamenti ogni qualvolta riceveremo notizie e/o circolari utili all’esercizio della professione “in condizioni di emergenza”.

Allegati:

DPCM 3 novembre 2020 – Testo integrale    |  DPCM_03_11_2020 – Gazzetta Ufficiale – con allegati

Allegato 9 – estratto “Studi Professionali”      | DPCM_03_11_2020 – GU – Allegato 9 – Studi Professionali

Allegato 12 “Luoghi di Lavoro”                       | DPCM_03_11_2020 – GU – Allegato 12 – Luoghi di Lavoro

Allegato 13 “Cantieri”                                       | DPCM_03_11_2020 – GU – Allegato 13 – Cantieri

Autocertificazione (agg. Ottobre 2020)          | modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020