1. ACCESSO CIVICO “SEMPLICE” CONCERNENTE DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA
Riferimento normativo | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 |
Contenuti dell’Obbligo | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale |
Frequenza Aggiornamento | Tempestivo |
L’accesso civico è un istituto introdotto dal decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Tale istituto offre a chiunque la possibilità di richiedere all’Ordine la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che l’Ente abbia già l’obbligo di pubblicare a norma del D.lgs. n. 33/2013 e che, invece, ha omesso di pubblicare.
La richiesta può essere fatta da chiunque senza limiti di legittimazione, non necessita di motivazione ed è gratuita.
Per l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lodi, la richiesta può essere presentata all’attenzione del Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione, Pian. CHIARA PANIGATTA, utilizzando i seguenti canali:
Telefono: 0371/430643
Fax 0371/432296
e-Mail: architettilodi@archiworld.it
PEC: oappc.lodi@archiworldpec.it
Alla data di pubblicazione della presente nota, l’Ordine non ha inteso individuare ulteriori soggetti interni, Titolare del “potere sostitutivo dell’accesso civico”.
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l’Ordine procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al Richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. A questo scopo il Richiedente dovrà fornire, in sede di richiesta, un’indicazione sulla modalità per poter essere efficacemente rintracciato.
Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’Ordine indica al Richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
2. ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” CONCERNENTE DATI E DOCUMENTI ULTERIORI
Riferimento normativo | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 |
Contenuti dell’Obbligo | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale |
Frequenza Aggiornamento | Tempestivo |
Sottosezione in aggiornamento
3. REGISTRO DEGLI ACCESSI
Riferimento normativo | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) |
Contenuti dell’Obbligo | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione |
Frequenza Aggiornamento | Semestrale |
Alla data di aggiornamento della presente sottosezione non vi sono richieste di accesso da segnalare.