«Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione dell’Ordine
1. L’Ordine pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento, secondo lo Schema di Sintesi descritto all’Allegato 1 al presente Regolamento.
Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;
b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui ci si possa rivolgere per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali».
Estratto da: Regolamento recante “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lodi” – Capo II, adeguato alla Delibera ANAC n. 1310/2016 del 28.10.2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.