Decreto Semplificazioni 2021 – Professionista Vs “CILA Superbonus 110%”

| Riscontro |

In data 3 giugno u.s. perveniva all’Ordine la seguente istanza, da parte di un Iscritto:

«il 1 giugno, come ormai è noto a tutti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 31 maggio 2021 il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure“.

Per quanto concerne quest’ultima modifica, come dal nome del Decreto Legge (appunto Semplificazioni), viene prevista una disciplina speciale e semplificata (forse…) per gli interventi che accedono al bonus 110%.

Viene, innanzitutto, definito che tutti gli interventi che accedono al superbonus 110% che non comportano demolizione e ricostruzione possono essere considerati come manutenzione straordinaria. Su questi l’intervento potrà essere avviato dietro presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in cui il tecnico non dovrà più verificare lo stato legittimo e non dovrà più investigare nei meandri degli archivi edilizi alla caccia di un documento che non si trova più, che si è perso o che non esiste.

Nel modello della CILA

“Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo,

ASSEVERA

che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio”.

Per non perdere il beneficio è, infatti, previsto che la CILA dovrà rappresentare coerentemente lo stato dei luoghi. Il professionista incaricato, quindi, avrà due strade davanti:

– rappresentare lo stato dei luoghi fedelmente (difformità incluse);

– “non vedere” e quindi non indicare le piccole e grandi difformità presenti.

Nel primo caso lo Sportello Unico Edilizia (SUE) avrà tutte le carte per diniegare la CILA e sanzionare il contribuente per eventuali difformità.

Nel secondo caso, invece, il professionista potrebbe prendersi delle responsabilità che non gli competono.

E comunque in entrambi i casi andrei contro la deontologia prevista».

In data 14.06.2021 lo Scrivente Ente formulava il seguente RISCONTRO:


“POSTO che il contenuto della medesima è in larga parte anonimamente composto da estratti dell’articolo “Decreto Semplificazioni: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Superbonus 110%”, pubblicato in data 01/06/2021 sul sito lavoripubblici.it a firma di Gianluca Oreto;

DATO ATTO che ad oggi sono esplicitamente esclusi dal Superbonus 110%, gli immobili realizzati in assenza di titolo abilitativo (vale a dire gli immobili che non hanno mai conseguito una agibilità/abitabilità);

POSTO che la procedura semplificata “CILA” in parola è specificamente riferita al “Superbonus 110%” e non alle altre tipologie di Bonus attualmente previste ed attive;

POSTO che la comunicazione di cui trattasi non esplicita un quesito, ma formula una conclusione in parte errata laddove esprime che “in entrambi i casi” andrebbe “conto la deontologia prevista”:

RITENENDO opportuno dipanare il “dubbio viabilistico” descritto in seno al citato articolo e portato all’attenzione dello Scrivente Ente da parte dell’Iscritto;

con la presente sono a rappresentare quanto segue.

Alla luce delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Semplificazioni 2021: nel caso di interventi volti al conseguimento del Superbonus 110%, il Professionista è tenuto ad applicare quanto prescritto all’art. 6-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., vale a dire produrre – su incarico dell’interessato/Committente – “l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata” attestanti, “che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio” o meglio, che l’intervento non comporta demolizione e ricostruzione.

NELLO SVOLGERE TALE INCARICO NON ESISTONO 2 STRADE, MA 1 SOLA.

Il Professionista – che è tenuto al rispetto del Codice Deontologico e delle normative nazionali e regionali vigenti (in applicazione del principio di Legalità) – dovrà inderogabilmente rappresentare lo Stato di Fatto alla data di presentazione dell’istanza, senza omissioni o “licenze poetiche”.

Mendaci rappresentazioni dello Stato di Fatto corrispondono a mendaci dichiarazioni e – oltre alle conseguenze civili e penali previste dalla legge – comportano la decadenza dall’agevolazione fiscale, con concreto e legittimo rischio di rivalsa da parte del Committente (o di Terzi aventi causa) per oggettiva responsabilità del Professionista.

Oltre a ciò, non dovrebbe essere necessario ricordare che “produrre falsi in documento e/o dichiarazioni” costituisce illecito disciplinare, a norma dell’art. 10, c.1, del Codice Deontologico.

Ciò premesso, laddove in sede di svolgimento dell’incarico il Professionista rilevi/accerti la presenza di difformità, dovrà diligentemente valutarne l’entità e successivamente darne opportuna comunicazione al Committente, evidenziando l’obbligo di procedere – laddove possibile – a presentazione e perfezionamento di titolo edilizio in sanatoria prima del titolo necessario all’esecuzione dei lavori del Superbonus.

Nella valutazione di merito che è chiamato a fare, il Professionista terrà conto: delle disposizioni previste dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. in materia di “tolleranze”; e per quanto attiene interventi ricadenti in Regione Lombardia, delle disposizioni previste dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. in tema di “variazioni essenziali”.

In generale non dovrebbe essere necessario ricordare:

– quanto stabilito dall’art. 14, c.1, del Codice Deontologico, a proposito di rapporti con i Committenti, :“Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il Professionista ha l’obbligo di eseguire diligentemente l’incarico conferitogli, purché questo non contrasti con l’interesse pubblico e fatta salva la propria autonomia intellettuale e tecnica.”

quanto stabilito dall’art. 27, c.2, del Codice Deontologico, a proposito delle modalità di esecuzione dell’incarico, : “Il Professionista ha l’obbligo di, tempestivamente, informare il committente, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali dell’incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è tenuto a:

a) informare il committente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in tutti i profili connessi all’incarico affidatogli e se del caso, proporre al committente soluzioni alternative;

b) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione.”

In generale, è opportuno e consigliato che il Professionista tenga traccia della corrispondenza informativa che produrrà al Committente, unitamente a Contratto/Disciplinare di Incarico sottoscritto.

In sintesi, laddove l’immobile sia interessato da “difformità sanabili” ai sensi del Titolo IV, Capo II, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., il Professionista iscritto all’albo degli Architetti P.P.C. è tenuto ad informare il proprio Committente, evidenziando la necessità di procedere a sanatoria, onde evitare di incorrere in procedure di “accertamento di conformità edilizia” promosse d’ufficio dall’autorità comunale, nell’esercizio della “impregiudicata” facoltà dell’Amministrazione di dar atto ad “ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”

Allo stesso modo è altresì opportuno agire secondo la modalità sopra descritta in quanto ad oggi non è noto quale effetto potrebbe avere “sul Bonus”, l’avvio di un procedimento di accertamento di conformità successivo (per esempio nel caso di compravendite, successioni o esecuzioni immobiliari).

Laddove l’immobile sia interessato da difformità/abusi non sanabili, è invece consigliabile non dare seguito all’intervento, applicando quanto previsto all’art. 28, c.2., del Codice Deontologico “Il Professionista ha l’obbligo di non proseguire l’incarico se la condotta o le richieste del committente ne impediscono il corretto svolgimento.”. “

La presente risposta viene pubblicata sul sito dell’Ente nell’auspicio che sia di chiarimento a chiunque avesse dubbi su quali siano gli obblighi del Professionista e su quali siano i limiti dei diritti/doveri del Committente.

 

Il Presidente

pian. Chiara Panigatta

Scarica qui la copia del Codice Deontologico vigente: 562_21 All. CODICE-DEONTOLOGICO_30.04.2021