SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI

Data di aggiornamento 31 marzo 2017

«Art. 32 Responsabile per la trasparenza

1. All’interno dell’Ordine viene individuato il Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e l’integrità.
Il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Regolamento, vigilando sui casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Il Responsabile provvede:
– all’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza e l’integrità, all’interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza;
– alla redazione della Relazione di monitoraggio recante i risultati dell’attività svolta (da pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo deroghe espresse da ANAC o altro soggetto preposto).

3. I dirigenti responsabili degli uffici – laddove individuati – garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini.

4. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso agli atti sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento.

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dal presente regolamento ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

6. Le attività condotte dal Responsabile per la trasparenza, l’integrità e la prevenzione della corruzione sono riportate all’interno nella Sezione “Consiglio Trasparente”, sub-sezione “Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione”, secondo lo Schema di Sintesi descritto all’Allegato 1 al presente Regolamento.

Art. 33 Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni
1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Regolamento costituiscono elemento di valutazione della responsabilità disciplinare, nonché eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’Ordine».

Estratto da: Regolamento recante “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lodi” – Capo VII “Vigilanza sull’attuazione delle disposizioni e sanzioni”.


1. SANZIONI PER MANCATA O INCOMPLETA COMUNICAZIONE DEI DATI DA PARTE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO

Riferimento normativo Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Contenuti dell’Obbligo Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l’assuzione della carica.
Frequenza  Aggiornamento  Tempestivo (ex art.8, d.lgs.33/2013)

Alla data del 28 Maggio 2017 non si è reso necessario assumere provvedimenti sanzionatori.